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martedì 29 giugno 2010

SEGNALAZIONE CITTADINO N°10 - Parcheggio Ca' de Fabbri (vicino alla scuola) e BARRIERE ARCHITETTONICHE

In seguito ad una segnalazione pervenuta da un cittadino siamo andati sul posto a noi segnalato e abbiamo fotografato quanto segue:
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Come si può vedere, oltre ad esserci una discreta quantità di rami tagliati, abbandonati sulla strada, contravvertendo le più basilari norme di sicurezza e LA STESSA ORDINANZA COMUNALE SULLA ZANZARA TIGRE, gli stessi sono ABBANDONATI PROPRIO SOPRA AD UN PARCHEGGIO PER DISABILI......
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L'AMMINISTRAZIONE APPLICA IN QUESTA MANIERA L'ORDINANZA ZANZARA TIGRE (sotto potete leggere il testo integrale dell'ordinanza), VALUTATE VOI SE IN QUESTO CASO L'AMMINISTRAZIONE STIA O NO CONTRAVVENENDO AD UNA SUA STESSA ORDINANZA, soprattutto considerato il fatto che grazie alla segnalazione del cittadino è stato riscontrato dallo stesso che tale degrado  perdura almeno da due settimane circa.
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Quindi mi chiedo, nel frattempo nessuno dell'amministrazione ha controllato gli sfalci e le potature con relativo smaltimento?
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Quindi ora chi pagherà la sanzione COMUNALE di 1540 € ?
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ORDINANZA ZANZARA TIGRE:

Prot. n° 9065
ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE IL SINDACO VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);
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CONSIDERATO che nel corso dei periodi estivi dei recenti anni trascorsi nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno determinato situazioni di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un’ulteriore epidemia;
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DATO ATTO pertanto della gravità dei fenomeni manifestatisi, che comportano un pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determinano l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’ulteriore diffondersi del fenomeno;
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CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori (e in particolare da zanzara tigre) l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
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RITENUTO che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie virali (es. Chikungunya) trasmesse da insetti vettori o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
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ATTESA la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
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CONSIDERATO che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l’Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici 40061 Minerbio (BO) Via G. Garibaldi, 44 Tel 051 6611711 Fax 051 6612152 e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it http://www.comune.minerbio.bo.it Settore 2° “Pianificazione, gestione e sviluppo del territorio” U.O. “Manutenzioni – verde” Responsabile del procedimento Geom. Fabio Manservisi Tel. 051/6611746 provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;
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CONSIDERATO che il sistema regionale di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;
CONSIDERATO di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo compreso dalla data odierna fino al 31 ottobre 2010, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti si protrae fino alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;
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CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
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DATO ATTO che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda Usl competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
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VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.e.i;
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VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
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VISTA la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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ORDINA
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Per l’intero periodo compreso tra la data odierna ed il giorno 31 Ottobre 2010:
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A tutti i privati cittadini, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, di:
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1. EVITARE l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
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2. PROCEDERE, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
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3. TRATTARE l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
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4. PROCEDERE, in alternativa al trattamento larvicida, alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
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5. TENERE i cortili e le aree aperte liberi da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
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6. PROVVEDERE nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell’erba onde non favorire l’annidamento di adulti di zanzara tigre;
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7. SVUOTARE le piscine non in esercizio, le fontane ed i laghetti ornamentali, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurvi pesci larvivori (es. pesci rossi).
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A tutti i proprietari o gestori di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte ed aree dimesse, di:
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1. MANTENERE le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti;
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2. CURARE la manutenzione dell’alveo dei corsi d’acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque e l’annidamento di adulti di zanzara tigre.
A tutti i conduttori di orti, di:
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1. ESEGUIRE l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
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2. SISTEMARE tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
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3. CHIUDERE appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.
Ai soggetti proprietari o gestori di depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
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1. ADOTTARE tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
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2. ASSICURARE, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.
Ai proprietari o gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale, di:
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1. STOCCARE i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al  coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
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2. SVUOTARE i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
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3. ASSICURARE, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.
Ai responsabili dei cantieri, di :
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1. EVITARE raccolte di acqua in aree di scavo, nei bidoni ed in altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con cadenza giornaliera;
2. SISTEMARE i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
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3. PROVVEDERE, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
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4. ASSICURARE, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.
A tutti i soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:
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1. STOCCARE i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
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2. SVUOTARE i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
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3. ASSICURARE nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione larvicida in quelli ineliminabili, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso; A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende
agricole site in vicinanza dei centri abitati, di:
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1. ESEGUIRE l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;
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2. SISTEMARE tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
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3. CHIUDERE appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d’acqua;
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4. ESEGUIRE adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione;
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5. EFFETTUARE idoneo trattamento larvicida nell’acqua delle idrocolture, con prodotti larvicidi con dosi e modalità riportate in etichetta;
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AVVERTE
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Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni come da Delibera del Consiglio Comunale n° 100 del 5/11/2001 e pertanto da un minimo di € 154,93 ad un massimo di € 1540,30.
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Che in mancanza di una disciplina specifica di riferimento, si dovrà ritenere applicabile l’art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità).
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DISPONE
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Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, l'Azienda Usl competente per il territorio comunale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
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DISPONE INOLTRE
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Che in presenza di casi sospetti od accertati di malattie virali (es. Chikungunya) trasmesse da insetti vettori o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l’attività sia stata svolta dal Comune.
Responsabili di eventuali inadempienze saranno coloroche risulteranno avere titolo per disporre legittimamente di dette aree..
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Dalla Residenza Municipale, 11 Giugno 2010
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IL SINDACO
Lorenzo Minganti
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Christian B.
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1 commento:

  1. Scusate,se ho capito bene anche il sindaco è in multa non taglia l'erba dei fossi,non pulisce davanti le scuole dove ci sono i parcheggi,l'ordinanza sta in comune?niente fogli pubblicitari alla scuola se chiedete a mia madre non legge il prometeo non ha internet e non puo' muoversi da casa come fa' a sapere queste cose e che prende la multa nel caso che..non credo che mia madre sia la sola anziana essere rimasta indietro non si puo'pretendere che abbiamo internet,che facciano un salto in comune un giorno si' e l'altro pure visto che abitano in campagna a 7 km.comunque ho visto che gli abitanti di baricella sono 5800 circa hanno usl noi siamo di piu'ma abbiamo le zanzare,ringrazio come sempre il nostro caro (si FA PER DIRE)sindaco per non fare niente prima o poi si va a far niente da un'altra parte e allora non avra' altro che una sola persona a dover rendere conto!

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