Con questo nuovo post vorrei sottolineare alcuni aspetti riguardanti questo pericoloso e scomodo minerale che, così tanto, è stato usato negli anni scorsi.
Sarebbe giusto che i cittadini fossero maggiormente informati sui rischi che l'Amianto comporta per la salute, e le istituzioni dovrebbero metterli in condizione di sapere, mediante mappatura specifica, dove questo è situato per poterlo evitare il più possibile.
.~
. ( tratto da : “La bonifica da amianto in edilizia” di F. Celaschi e F. Fava )
.~
.
COS’E’ L’AMIANTO
COS’E’ L’AMIANTO
L’asbesto è una roccia minerale con struttura finemente fibrosa ed è nota comunemente con il nome generico di AMIANTO.
Il termine è di origine greca e significa “incorruttibile, indistruttibile”.
Nel tempo sono state sfruttate merceologicamente sei differenti tipi di AMIANTO che si distinguono tra loro solo al microscopio per la differente colorazione e conformazione delle fibre.
La conformazione fibrosa dell’asbesto è originata da sali dell’acido silicilico, e non è visibile ad occhio nudo.
E’ infatti necessario un ingrandimento di circa 150 volte per riuscire a distinguere la sagoma per contrasto.
I tipi di AMIANTO più usati sono :
SERPENTINO o CRISOTILO (il più utilizzato)
CROCIDOLITE
AMOSITE
ANTOFILLITE
TREMOLITE
ACTINOLITE
Nell’edilizia l’amianto è utilizzato come materiale isolante e insonorizzante, e nella fabbricazione di LASTRE ONDULATE coperture e rivestimenti.
Il prodotto più tipico di cui l’amianto costituisce l’ingrediente principale è senz’altro l’ETERNIT, ottenuto miscelando acqua e cemento-amianto in proporzioni di circa sei a uno.
Questo composto è stato frequentemente usato per pannellare soffitti di edifici industriali, grazie alla sua durabilità, la sua resistenza all’attacco chimico e al fuoco, la sua capacità isolante termica e acustica, e alla sua leggerezza.
DOVE E’ STATO IMPIEGATO
Il maggior produttore mondiale è stato per tutto il XX secolo l’Unione Sovietica con circa il 50 % della produzione globale.
In Italia si conoscono due principali cave del minerale :
a BALLANGERO in Piemonte (amianto a fibra corta) , e a VAL MALENCO (Sondrio) (amianto a fibra lunga.
La fibra lunga cardata, veniva utilizzata per preparare rivestimenti refrattari, filtri di vario genere, corde, tessuti incombustibili, ecc.
L’amianto a fibra corta veniva impastato invece con cemento (ca 15 %) per ottenere manufatti di varia conformazione.
I cascami e le particelle più fini di produzione venivano utilizzati come fertilizzante nelle colture della BARBABIETOLA DA ZUCCHERO.
Un altro suo impiego rilevante è stato quello nel settore della metalmeccanica, nel tessile, nel cartario, e nei loro settori dell’indotto.
L’edilizia è il settore che desta oggi la maggior preoccupazione, poiché ha utilizzato la parte più rilevante della fibra di amianto prodotta.
Alcune stime rilevano che solo in Italia sono stati posti in opera oltre un miliardo di metri quadrati di coperture in LASTRE ONDULATE di cemento-amianto.
Questi manufatti sono riconoscibili in quanto visibili, e possonoquindi essere censiti e monitorabili, mentre innumerevoli altri tipi di manufatti contenenti amianto sono di difficile identificazione.
Troviamo quindi la sua presenza in locali pubblici, e dove sorgeva la necessità di contenere fenomeni di propagazione del fuoco, del vapore da condensa, e di assorbimento del rumore e del suono.
Inoltre per decenni le strutture portanti metalliche sono state protette dal fuoco mediante spruzzatura di amianto impastato con leganti cementizi.
L’insieme dei prodotti contenenti amianto è suddivisibile in due principali raggruppamenti in funzione della PERICOLOSITA’ PER LA SALUTE DELL’UOMO :
~ prodotti che si presentano in MATRICE SOLIDA COMPATTA : tubi, lastre, ecc.
~ prodotti che si presentano in MATRICE FRIABILE : intonaci spruzzati, prodotti tessili, materiale flocculato (non in forma compatta) ed inutilizzato.
Quest’ultima categoria presenta una pericolosità ed una necessità di attenzioni particolari in quanto, pur essendo una percentuale minore dell’amianto usato in edilizia, richiede una bonifica da eseguirsi in modo accuratissimo e che comporta alti rischi per il personale addetto.
Le applicazioni a spruzzo (guniture) della fibra di aminato abbinata ad un legante cementizio (Portland) sono state ampiamente utilizzate per il trattamento delle metropolitane in Europa.
Inoltre si è poi esteso l’utilizzo nella cantieristica navale, allo scopo di proteggere le stive e le strutture metalliche degli scafi dal fuoco.
Anche i materiali compatti vanno incontro ad un lento ma progressivo degrado del legante.
Le cause sono riconducibili all’esposizione agli agenti atmosferici, alle vibrazioni, a repentini sbalzi termici e di umidità, con CONSEGUENTE RILASCIO DELLE FIBRE DI AMIANTO NELL’ARIA.
GLI EFFETTI BIOLOGICI SULL’UOMO
La disgregazione dei prodotti contenenti amianto, in seguito a invecchiamento dei leganti, al danneggiamento, alla aumentata friabilità, ad infiltrazioni d’acqua, o a spostamenti d’aria, così come innumerevoli altre cause, determina la dispersione delle fibre nell’aria, con condeguente CONTAMINAZIONE AMBIENTALE.
Le fibre sono invisibili ad occhio nudo e sono molto leggere, tanto che una volta liberate rimangono a lungo sospese nell’aria, continuando a depositarsi per gravità e a risollevarsi a causa di spostamenti d’aria anche minimi.
Gli effetti biologici dimostrati come conseguenza della respirazione prolungata della fibra di AMIANTO sono due :
ASBESTOSI e MESOTELIOMA PLEURICO (cancro polmonare e pleurico).
L’asbestosi è una fibrosi polmonare progressiva diffusa che consegue all’inalazione delle fibra di amianto.
Queste penetrano nell’interstizio polmonare, ed una parte di esse (le fibre più corte) vengono veicolate per via linfatica fino ai linfonodi dell’ilo polmonare.
La patogenicità delle differenti varietà di amianto dipende principalmente dalla loro forma e dalla loro lunghezza.
La CROCIDOLITE , avendo fibre corte e rigide, penetra facilmente nel parenchima polmonare e riesce con facilità a raggiungere la pleura.
Per questo è considerata la specie più pericolosa.
La malattia è annunciata da un quadro di insufficienza ventilatoria (dispnea, tosse secca, dolori al torace).
LA PROGRESSIONE DELL'ASBESTOSI E' INARRESTABILE !!
Il MESOTELIOMA della pleura è invece il cancro più frequentemente associato alla respirazione di fibre di amianto ed in particolare alla CROCIDOLITE.
Caratteristica comune a tutti i quadri di mesotelioma è la lunga latenza tra inizio dell’esposizione e l’insorgenza della neoplasia che può arrivare a circa 25-30 anni.
Il MESOTELIOMA della pleura è invece il cancro più frequentemente associato alla respirazione di fibre di amianto ed in particolare alla CROCIDOLITE.
Caratteristica comune a tutti i quadri di mesotelioma è la lunga latenza tra inizio dell’esposizione e l’insorgenza della neoplasia che può arrivare a circa 25-30 anni.
ALCUNE LEGGI SULL’AMIANTO
.
Con l’emanazione della Legge 257 del 27 marzo 1992, lo Stato Italiano sulla base della pericolosità per la salute dell’uomo e dell’ambiente, detta le norme per la CESSAZIONE DELL’IMPIEGO DELL’AMIANTO e per il suo smaltimento controllato.
Si prevede il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di prodotti di amianto.
Particolare rilievo viene dato alla “consapevolezza del rischio” per poter programmare con efficacia gli interventi di censimento e successiva bonifica.
La legge 257 è poi seguita nel 1994 dal decreto attuativo ministeriale, che fa chiarezza sulle procedure di bonifica e di smaltimento dei materiali contenenti amianto.
Il decreto si compone di sette sezioni dettagliate :
1 – Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie
2 – Valutazione del rischio
3 – Metodi di bonifica
4 – Programma di controllo dei materiali di amianto in sede. Procedure per l’attività di custodia e di manutenzione.
5 – Misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica
6 – Criteri per la certificazione della restituibilità degli ambienti bonificati
7 – Coperure in cemento-amianto
Nell’allegato relativo al settore delle costruzioni, denominato “Schede per l’accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici” , si sottolineava :
“la presenza di amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti”, ma bisogna indagare su tre possibili condizioni :
1 – materiali integri non suscettibili di danneggiamento
2 – materiali integri suscettibili di danneggiamento
3 – materiali danneggiati
Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994
Art. 7.
1) Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l) del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992, individuano le attivita' nelle quali e' presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto;
c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al
rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro
2) Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione sull'attivita' svolta, nella quale risulti indicato:
b) livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attivita' nel territorio;
c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel territorio;
d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate;
e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.
Art. 1 del d.m. 6 settembre 1994
Negli edifici pubblici e in quelli ad uso collettivo deve essere censita la presenza di materiali contenenti amianto.
Per edifici ad uso pubblico si intendono anche i condomini, soprattutto quelli che conglobano/accentrano studi professionali, negozi, ambulatori medici, ecc.
Il tecnico abilitato a certificare l’esigenza o meno di interventi sull’amianto ricorre alla semplice pressione delle dita sull’amianto stesso : se il materiale si frantuma deve essere evidentemente rimosso, altrimenti può rimanere in sito nello stato in cui si trova.
Deve inoltre stimare il periodo intercorrente al prossimo sopralluogo al fine di garantire un corretto e continuo monitoraggio nel tempo dei manufatti.
Decreto ministeriale sanità 20/08/1999
Stabilisce regole e definisce tecnologie per gli interventi di bonifica, con particolare riguardo al settore edile.
Indica le metodologie relative ai rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto.
Indica una classificazione dei rivestimenti incapsulanti definita dal loro differente impiego :
A) A vista dall’esterno, per manufatti esposti agli agenti atmosferici, e quindi soggetti a degrado progressivo, con rilascio di fibre in atmosfera.
B) A vista all’interno di locali e ambienti, integri ma suscettibili di danneggiamento oppure già danneggiati.
C) Non a vista se applicati a supporto di confinamento che, da solo, non impedisce il rilascio di fibre all’interno.
D) Ausiliario, per impedire la dispersione di fibre nell’ambiente durante gli interventi di rimozione del cemento-amianto.
In applicazione della Legge 257/92 le Regioni hanno avviato il “piano di protezione dall’amianto” con l’obiettivo di eliminare oridurre al minimo possibile l’esposizione a tale sostanza, sia negli ambienti di vita che nei luoghi di lavoro.
Si prevede il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di prodotti di amianto.
Particolare rilievo viene dato alla “consapevolezza del rischio” per poter programmare con efficacia gli interventi di censimento e successiva bonifica.
La legge 257 è poi seguita nel 1994 dal decreto attuativo ministeriale, che fa chiarezza sulle procedure di bonifica e di smaltimento dei materiali contenenti amianto.
Il decreto si compone di sette sezioni dettagliate :
1 – Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie
2 – Valutazione del rischio
3 – Metodi di bonifica
4 – Programma di controllo dei materiali di amianto in sede. Procedure per l’attività di custodia e di manutenzione.
5 – Misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica
6 – Criteri per la certificazione della restituibilità degli ambienti bonificati
7 – Coperure in cemento-amianto
Nell’allegato relativo al settore delle costruzioni, denominato “Schede per l’accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici” , si sottolineava :
“la presenza di amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti”, ma bisogna indagare su tre possibili condizioni :
1 – materiali integri non suscettibili di danneggiamento
2 – materiali integri suscettibili di danneggiamento
3 – materiali danneggiati
Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994
Art. 7.
1) Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l) del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992, individuano le attivita' nelle quali e' presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto;
c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al
rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro
2) Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione sull'attivita' svolta, nella quale risulti indicato:
b) livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attivita' nel territorio;
c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel territorio;
d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate;
e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.
Art. 1 del d.m. 6 settembre 1994
Negli edifici pubblici e in quelli ad uso collettivo deve essere censita la presenza di materiali contenenti amianto.
Per edifici ad uso pubblico si intendono anche i condomini, soprattutto quelli che conglobano/accentrano studi professionali, negozi, ambulatori medici, ecc.
Il tecnico abilitato a certificare l’esigenza o meno di interventi sull’amianto ricorre alla semplice pressione delle dita sull’amianto stesso : se il materiale si frantuma deve essere evidentemente rimosso, altrimenti può rimanere in sito nello stato in cui si trova.
Deve inoltre stimare il periodo intercorrente al prossimo sopralluogo al fine di garantire un corretto e continuo monitoraggio nel tempo dei manufatti.
Decreto ministeriale sanità 20/08/1999
Stabilisce regole e definisce tecnologie per gli interventi di bonifica, con particolare riguardo al settore edile.
Indica le metodologie relative ai rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto.
Indica una classificazione dei rivestimenti incapsulanti definita dal loro differente impiego :
A) A vista dall’esterno, per manufatti esposti agli agenti atmosferici, e quindi soggetti a degrado progressivo, con rilascio di fibre in atmosfera.
B) A vista all’interno di locali e ambienti, integri ma suscettibili di danneggiamento oppure già danneggiati.
C) Non a vista se applicati a supporto di confinamento che, da solo, non impedisce il rilascio di fibre all’interno.
D) Ausiliario, per impedire la dispersione di fibre nell’ambiente durante gli interventi di rimozione del cemento-amianto.
In applicazione della Legge 257/92 le Regioni hanno avviato il “piano di protezione dall’amianto” con l’obiettivo di eliminare oridurre al minimo possibile l’esposizione a tale sostanza, sia negli ambienti di vita che nei luoghi di lavoro.
FAQ – Le domande ricorrenti su Amianto e Cemento – Eternit
(dal sito : http://alessandroronchi.net ) D: La presenza dell’amianto è sempre indice di pericolo ?
R: La presenza di materiali costituiti da amianto non è di per se’ pericolosa.
Se il materiale è in buone condizioni è molto improbabile che rappresenti un rischio per la salute e pertanto è inopportuna la bonifica
Al contrario, quando le superfici di eternit dei capannoni divengono friabili al tatto e iniziano a sfaldarsi, a causa dell’azione di agenti esterni come la pioggia o gli urti, è NECESSARIO e OBBLIGATORIO per legge RIMUOVERLE.
Infatti, in questo caso, si sprigionano particelle di amianto, fibre di amianto, altamente dannose per la salute dei cittadini.
D: Qual’è la procedura per richiedere la verifica del tetto in eternit dell’azienda/capannone dismesso sito vicino alla mia abitazione ?
ARPA effettuerà un sopralluogo per verificare, utilizzando le indicazioni predisposte dalla Regione, se il tetto sia ancora in buone condizioni o debba essere trattato/sostituito.
Se ritenuto necessario (ossia quando non si è sicuri che sia eternit) può essere eseguito un prelievo di materiale.
D: Cosa posso fare se l’AUSL non si attiva alle mie richieste ?
.
~
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono proprietà dei rispettivi autori.
Non siamo in alcun modo responsabili del loro contenuto.