Articolo 21 della Costituzione Italiana

Articolo 21 della Costituzione Italiana:
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venerdì 3 ottobre 2014

"Terremerse, Errani falsificò la relazione in vista delle elezioni"

Vasco Errani ordinò ai suoi dirigenti di mentire deliberatamente al fine di non perdere consenso elettorale in vista delle imminenti elezioni regionali in cui si sarebbe candidato per la terza volta. 
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E' questo il concetto chiave delle motivazioni (depositate ieri) della sentenza con cui la Corte d'appello l'8 luglio scorso ha condannato l'ex governatore a un anno per falso ideologico e i due dirigenti regionali Filomena Terzini e Valtiero Mazzottia un anno e due mesi per falso e favoreggiamento.
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La vicenda è quella relativa aTerremerse, la cooperativa agricola presieduta dal fratello maggiore di Vasco, Giovanni Errani, che ottenne illecitamente nel 2006 un finanziamento da un milione di euro dalla Regione per costruire una cantina vinicola a Imola. 
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A fine 2009 'Il Giornale' raccontò la vicenda ed Errani rispose mandando in Procura una relazione in cui si diceva che l'iter era regolare. 
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La relazione per il pm Antonella Scandellari fu un tentativo di depistaggio di Errani e dei dirigenti autori dell'atto.
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In primo grado l'ex governatore era stato assolto perché il gup Bruno Giangiacomo, pur ritenendo la relazione «frettolosa, negligente e superficiale», giudicò non ci fosse dolo da parte di Errani. 
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La Corte d'appello (giudice relatore Domenico Pasquariello, presidente Pierleone Fochessati) riconosce al gup di aver correttamente ricostruito i fatti, ma arriva a conclusioni opposte. 
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«La Corte ritiene che la relazione – scrivono – venne redatta con contenuto volutamente omissivo e fuorviante, in modo da fornire una falsa rappresentazione della regolarità della procedura relativa all'erogazione del contributo a Terremerse, al fine - di natura politica - di non alienare consensi sull'operato dell'amministrazione e del suo presidente con ciò dovendo nascondere gli illeciti operati da Terremerse e quindi da Giovanni Errani».
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Una deliberata menzogna, dunque, il cui movente era chiaro :
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«Occorre richiamare la genesi della redazione chiara e incontestata, e riferibile esclusivamente alla decisione e alla volontà del Presidente e che scopo dell'atto era, come riferito da tutti i soggetti coinvolti, quello di dare una risposta immediata e demolitoria alle accuse che avevano trovato ampia eco mediatica in periodo pre-elettorale (elezioni regionali del 2010). 
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Il fine dell'atto... era esclusivamente quello di tutelare a ogni costo l'immagine pubblica e politica del presidente, fine raggiungibile solo nascondendo le evidenti responsabilità di Giovanni Errani. 
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L'evidenza individualizzante del movente è coerente solo con la determinazione in capo al presidente Errani di far svolgere ai dirigenti un accertamento non imparziale, ma che avesse invece l'effetto di consentire di affermare che tutto era in regola» 
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di Gilberto Dondi (Bologna - il Resto del Carlino - 3 ottobre 2014)
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