Determinazione n. 193 del 29/11/2010
Oggetto: CAUSA COMUNE DI MINERBIO/SXXXXXX LINO E SXXXXXXX GUIDO .
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 31/12/2009 di approvazione del Piano Economico di Gestione 2010 con la quale i Dirigenti/Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa e Responsabili di Servizio sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse all’oggetto, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dai vigenti regolamenti dei contratti;
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- il provvedimento sindacale prot. n. 18254 del 02/12/2009 integrato con provvedimento n. 19591 del 31/12/2009 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
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Vista la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 929/2010 relativa al contenzioso tra il Comune di Minerbio e il Sig. Sxxxxxxx Guido, e per esso gli eredi, e il Sig. Sxxxxxxx Lino , e per esso gli eredi relativamente alla definizione di esproprio di aree di loro proprietà poste in zona Peep del Capoluogo;
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Vista la deliberazione n. 85 del 13/10/2010 con la quale la Giunta Comunale prendendo atto di detta sentenza da’ mandato al Responsabile del 2° Settore Pianificazione Gestione e Controllo del territorio affinche’ vengano liquidate le cifre di cui alla sentenza in parola;
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Considerato che con tale sentenza la Corte d’Appello:
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- ha determinato l’importo del conguaglio di indennità di espropriazione come segue:
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€ 20.437,74 = al Sig. Sxxxxxxx Lino, e per esso agli eredi,
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€ 4.281,53 = al Sig. Sxxxxxxx Guido, e per esso agli eredi;
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- ha disposto che gli importi sopra indicati siano maggiorati degli interessi legali calcolati a partire dal 30/06/1982 al saldo (interessi di natura compensativa e non moratoria);
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- ha disposto che il Comune di Minerbio rifonda, in solido, i medesimi delle spese processuali, ammontanti a
€ 2.567,00 (comprensivi di spese, diritti e onorari) oltre IVA e CPA, per complessivi € 3.585,82;
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Rilevato che alla data in cui si ritiene possibile effettuare il versamento, vale a dire il 29/11/2010, gli interessi legali ammontano a complessivi
€ 35.636,72 di cui:
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- € 6.172,50.= in favore di Sxxxxxxx Guido, e per esso agli eredi;
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-€ 29.464,22 .= in favore di Sxxxxxxx Lino , e per esso agli eredi;
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Rilevato pertanto che la somma totale da liquidare per l’acquisizione del terreno,
ammonta a complessivi € 63.941,81;
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Considerato che il capitolo 12640 presenta la necessaria disponibilità per far fronte al pagamento di tali somme;
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Ritenuto pertanto necessario, per i motivi sopra espressi, procedere alla liquidazione delle seguenti somme pari a:
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- € 14.039,85 (di cui € 4.281,53 per conguaglio,
€ 6.172,50 per interessi legali,
€ 3.585,82 , in solido con Sxxxxxxx Lino, per spese processuali ) a favore di Sxxxxxxx Guido, e per esso gli eredi, - € 49.901,96 (di cui € 20.437,74 per conguaglio,
€ 29.464,22 per interessi legali,
a favore di Sxxxxxxx Lino , e per esso gli eredi;
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Ritenuto inoltre di procedere in tal senso;
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DETERMINA
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1) Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 929/2010 relativa al contenzioso tra il Comune di Minerbio e il Sig. Sxxxxxxx Guido, e per esso gli eredi, e il Sig. Sxxxxxxx Lino, e per esso gli eredi relativamente alla definizione di esproprio di aree di loro proprietà poste in zona Peep del Capoluogo, la
cifra complessiva di € 63.941,81.
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= imputandola all’intervento “Maggiori oneri di esproprio” cod. 2090102 reg. interna corrispondente al cap.lo 12640 “Espropri ed accordi bonari” Cod. SIOPE 2201 RP/2008 – i.s 671 come segue:
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- € 14.039,85 (di cui € 4.281,53 per conguaglio, € 6.172,50 per interessi legali , € 3.585,82 , in solido con Sxxxxxxx Lino, per spese processuali )
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a favore di Vxxxxx Lxxxx in qualita’ di unica erede delegata di Sxxxxxxx Guido - sub is 57 - € 49.901,96 (di cui € 20.437,74 per conguaglio, € 29.464,22 per interessi legali) a favore di Vxxxxxx Lxxxx in qualita’ di unica erede delegata di Sxxxxxxx Lino - sub is 58
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2) Di liquidare in favore dei medesimi le somme impegnate per le quote a ciascuno spettanti con le modalità che verranno successivamente comunicate all’Ufficio ragioneria.
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3) Di dare atto che le somme corrisposte, eccetto il rimborso delle spese processuali, verranno assoggettate, ai sensi della L. 413/91 , a ritenuta d’acconto;
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4) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile Il Responsabile del Settore f.to Davide Baraldi 3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO
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Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Minerbio lì, 29/11/2010
F.to Il Responsabile del Settore
Pagina n. 3 della determina n. 193 del 29/11/2010
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene trasmessa al Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
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Alcune nostre considerazioni:
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A queste cifre, che il Comune dovrà risarcire, immaginiamo vadano aggiunti i costi per i legali che hanno difeso Minerbio e considerando che questa causa dura DAL 1982 (per volontà delle varie, compresa questa, amministrazioni della sinistra minerbiese) sarebbe interessante sapere a quanto ammontano.
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Quindi:
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63.941,81 + spese legali del Comune = ???
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Qual è la cifra TOTALE?